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Adesione

Perché aderire e come aderire a Fon.Ter.

E’ bene sapere che:
aderire a FON.TER (o ad altri Fondi) non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa, perché il pagamento dello 0,30 è già vigente ed è comunque obbligatorio. Destinandolo a FON.TER l’azienda avrà la garanzia che lo “0,30%” versato le ritornerà in azioni formative volte a qualificare, in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati.

Per aderire a FON.TER il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM 10/2 (ovvero attraverso il flusso UniEMens, denuncia obbligatoria dal gennaio 2010) indicando sul quadro B nella colonna “Codice” la dicitura FTUS e nella colonna “Numero dipendenti” il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo dello 0,30%.

L'adesione non ha costi aggiuntivi per l'azienda in quanto il pagamento dello 0,30 è già obbligatorio.

L’adesione può essere effettuata in ogni momento dell'anno, fino a revoca e si intende tacitamente prorogata. Secondo i nuovi criteri le aziende possono aderire ad un Fondo durante l'intero anno solare e gli effetti economici decorrono dal periodo di paga-mese di competenze del DM 10/2 (ovvero attraverso il flusso UniEMens) nel quale l'adesione è stata proposta.

Mobilità fra i Fondi

A seguito della Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis, l'INPS ha pubblicato il 1° ottobre 2009 la Circolare n. 107 in cui indica le modalità operative per il trasferimento, in caso di revoca ed adesione ad altro Fondo. La novità principale disposta dalla norma riguarda la mobilità tra Fondi ovvero la possibilità per l’azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare di quanto eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

L’esercizio della flessibilità è sottoposto, comunque, alle seguenti limitazioni:

  • il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE;
  • l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
  • le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1 gennaio 2009.

La mobilità tra Fondi è, inoltre, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi ma, in ogni caso, rimane garantita la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento.

Tratto integralmente da www.fonter.it

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