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Formazione informazione dei lavoratori

Premessa e riferimenti di Norma

Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali l’obbligo di:

  • predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

  • ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
  • alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
  • ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
  • ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  • alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
  • al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).

In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

L’azione informativo/formativa tocca i seguenti aspetti:

  • dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;
  • movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;
  • attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;
  • impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;
  • sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.
  • il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;
  • il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di

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